Rassegna Stampa
Testata: Il manifesto sardo
Una grossa mano a Tuvixeddu
16/03/2011
autore: Stefano Deliperi
Il Consiglio di Stato, VI Sezione, con
sentenza 3 marzo 2011, n, 1366 ha accolto il ricorso della Regione autonoma della Sardegna (Amministrazione Soru) avverso la sentenza del T.A.R. Sardegna, II Sezione,
14 novembre 2007, n. 2241,
che aveva annullato le disposizioni di tutela discendenti dal piano paesaggistico regionale – P.P.R. La Regione aveva impugnato la sentenza del Giudice amministrativo sardo nella parte in cui aveva accolto i motivi di ricorso del Comune di Cagliari (difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità delle previsioni di piano) relativi all’individuazione del complesso Tuvixeddu-Tuvumannu (circa 50 ettari) fra le “aree caratterizzate da preesistenze con valenza storico cultruale” tutelate ai sensi dell’art. 49 delle norme di attuazione del P.P.R.
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, confermando (come già il T.A.R. Sardegna) che la Regione possa mediante il piano paesaggistico prevedere motivatamente una specifica disciplina di tutela su aree di valore ambientale e storico-culturale (artt. 131 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e ricordando che “il piano paesaggistico è cogente e immediatamente prevalente sulla strumentazione della programmazione urbanistica degli enti locali” (art. 145, comma 3°, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.). La sentenza, come prevedibile, ha suscitato reazioni contrastanti, molto “vivaci”, riguardo le conseguenze sulle sorti di un’area che accoglie il più importante sito sepolcrale punico-romano (con testimonianze fino all’epoca alto-medievale) del Mediterraneo. Proviamo, quindi, in estrema sintesi, a verificare quale via abbia indicato il Consiglio di Stato per il futuro di Tuvixeddu. La sentenza rappresenta un deciso riconoscimento del valore ambientale, archeologico e paesaggistico di Tuvixeddu e riporta l’area nell’alveo della tutela del
piano paesaggistico regionale, con tutte le disposizioni di carattere generale e particolare.
Fra le disposizioni di carattere generale (Parte prima, Titolo II “Disciplina generale” delle norme di attuazione del P.P.R.) c’è, comunque, l’art. 15, comma 3°, delle norme di attuazione, che consente “per i Comuni dotati di P.U.C. approvato … nelle … zone C, D, F e G” la realizzazione degli “interventi previsti negli strumenti urbanistici attuativi purchè approvati e con convenzione efficace alla data di adozione del Piano Paesaggistico Regionale”. Tali disposizioni si applicano agli “ambiti di paesaggio costieri di cui all’articolo 14″, cioè a tutto il territorio del Comune di Cagliari, già dotato di P.U.C. e rientrante nell’ambito di paesaggio costiero n. 1 “Golfo di Cagliari”. Il noto progetto edilizio Iniziative Coimpresa è oggetto di un accordo di programma immobiliare, cioè uno strumento attuativo del P.U.C. di Cagliari, approvato e convenzionato prima della data di adozione del P.P.R. La previsione della subordinazione a successiva “intesa” Regione-Provincia-Comune delle parti di tali interventi non munite di titoli abilitativi (es. concessioni edilizie), disposta dal successivo comma 4°, è stata annullata dai Giudici amministrativi (T.A.R. Sardegna, sez. II, 12 giugno 2009, n. 979; T.A.R. Sardegna, sez. II, 31 ottobre 2007, n. 2010; T.A.R. Sardegna, sez. II, 31 ottobre 2007, n. 2011; T.A.R. Sardegna, sez. II, 31 ottobre 2007, n. 2012; T.A.R. Sardegna, sez. II, 31 ottobre 2007, n. 2013). Però le parti del progetto immobiliare Iniziative Coimpresa, così come di altri progetti immobiliari presenti nelle aree interessate, ricadenti nelle zone C–completamento, D–industriali e G–servizi (zone F–turistiche non ve ne sono) non riguardano certo tutta l’area disciplinata ora nuovamente con il P.P.R. Anzi.
E qui interviene chiaramente il Consiglio di Stato che ha esplicitamente affermato: “Resta stabilito, quanto alla concreta ed autonoma disciplina di salvaguardia, che la regolamentazione definitiva dell’area è rinviata ad un’intesa tra Comune e Regione, fermo che ‘all’interno dell’area individuata è prevista una zona di tutela integrale, dove non è consentito alcun intervento di modificazione dello stato dei luoghi, e una fascia di tutela condizionata’ (art. 48, comma 2, delle NTA)”. In buona sostanza – al di là di divergenze interpretative sempre possibili – il Consiglio di Stato ha ritenuto opportuno ricordare che c’è “una zona di tutela integrale”, “una fascia di tutela condizionata” e una restante area da disciplinare mediante intesa fra Regione e Comune. Una sentenza molto importante, ma non risolutiva. Sicuramente complica molto la vita ai progetti edilizi nelle aree interessate e dà grande forza alle esigenze della tutela, ma sarà fondamentale seguire attivamente le fasi di formazione della prevista “intesa” Regione-Comune indicata dal Consiglio di Stato. Inoltre, sarà importante l’esito del
ricorso n. 4444/2010 degli Amici della Terra pendente sempre davanti al Consiglio di Stato e riguardante l’autorizzazione paesaggistica emanata nel lontano 1999 in favore dell’intero accordo di programma immobiliare. Se sarà annullata, cade l’accordo di programma immobiliare.
Possiamo guardare al futuro di Tuvixeddu con maggiore ottimismo, ma non è certo il momento di riposare sugli allori.
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