Rassegna Stampa
Testata: La Nuova Sardegna
«Questa è una pietra tombale su qualsiasi edificazione»
07/03/2011
LE ASSOCIAZIONI
«La sentenza del Consiglio di Stato ha messo una pietra tombale sugli accordi di programma tra Regione, Comune e Coimpresa, qualsiasi edificazione sui colli di Tuvixeddu e Tuvumannu è preclusa», sostiene Maria Paola Morittu, referente regionale per la pianificazione territoriale di Italia Nostra. Che aggiunge: «Il supremo collegio non si limitato a confermare la legittimità della perimetrazione dell’area dei colli, ma ha affermato alcuni principi fondamentali che sanciscono l’inedificabilità dell’area oggetto degli accordi di programma. Dopo avere ribadito che il Codice Urbani impone che i beni individuati siano tutelati in maniera tale che si possa garantire “la conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni sottoposti a tutela” la sentenza richiama la generale misura di salvaguardia prevista dal successivo articolo 145, in cui si chiarisce anche il rapporto della pianificazione paesaggistica regionale rispetto agli altri strumenti di pianificazione sottordinati».
«La tutela imposta col vincolo è sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici. Ne discende la sottoposizione alle prescrizioni dell’articolo 49 delle norme tecniche di attuazione del ppr, che per quelle aree prevede il divieto di qualunque edificazione o altra azione che possa comprometterne la tutela. La deroga prevista dall’articolo 15, terzo comma, delle norme tecniche di attuazione del ppr dunque non può certo esonerare dal rispetto delle prescrizioni imposte sull’area, in quanto l’articolo 145, terzo comma, del codice Urbani è prevalente su tutte le disposizioni regionali di senso contrario. Era tempo che la verità processuale, riconoscendo l’immenso valore dei colli di Tuvixeddu e Tuvumannu, coincidesse con la verità sostanziale».
Sulla stessa linea l’avvocato Giuseppe Andreozzi, che collabora con Legambiente: «In una precedente controversia tra Beni Culturali e Coimpresa sull’attuazione di una parte del programma, il Consiglio di Stato aveva ritenuto necessaria, per ciascun intervento edilizio, una nuova specifica autorizzazione paesaggistica, che doveva essere puntuale e motivata in considerazione dell’assenza, nel nulla osta paesaggistico generale, di un sufficiente livello di dettaglio. Tale ulteriore valutazione, anche alla stregua dei principi generali che regolano l’azione amministrativa, non potrà non tener conto del vincolo imposto nel 2006 dalla giunta regionale col ppr e ritenuto legittimo dal Consiglio di Stato».
Chiavi di questa notizia: Tuvixeddu