Rassegna Stampa
Testata: La Nuova Sardegna

Coimpresa: possiamo andare avanti

05/03/2011

Per la società la pronuncia del Consiglio di Stato «non incide sulle opere in esecuzione»

CAGLIARI. L’impresa impegnata nel «Progetto di riqualificazione urbana e ambientale dei colli di Sant’Avendrace» è sicura che la sentenza del Consiglio di Stato non inciderà «in alcun modo sulle opere previste dall’accordo di programma né tanto meno su quelle che la Nuova Iniziative Coimpresa ha attualmente in esecuzione». La sentenza, si legge in una nota della società, «ha semplicemente dichiarato legittima la perimetrazione originariamente prevista dal Piano paesaggistico regionale su un’ampia porzione della città (120 ettari circa), che ripete quella del vincolo paesaggistico del 1997. Tale sentenza non ha riguardato, né poteva riguardare, in quanto non oggetto dell’appello, il rapporto fra tale perimetrazione e il Progetto di riqualificazione urbana, meno che mai ha affermato che tale perimetrazione interferisca con l’esecuzione delle opere previste», che, al contrario, «sono consentite proprio dalle norme tecniche di attuazione del Ppr». Per Coimpresa l’intervento ricade infatti «nel regime transitorio previsto dall’articolo 15 delle norme tecniche di attuazione del Ppr che consente di realizzare gli interventi approvati e con convenzione efficace alla data di adozione del Piano paesaggistico regionale». La società cita il pronunciamento del Tar Sardegna che con la sentenza 84/2009, passata in giudicato, ha deciso sul ricorso con il quale Coimpresa aveva prudenzialmente impugnato il Piano paesaggistico, «ritenendo che NIC non avesse interesse all’annullamento del Ppr poiché l’articolo 15 delle sue norme tecniche di attuazione espressamente consentiva la realizzazione dell’accordo di programma e del relativo strumento urbanistico attuativo».
 Infine Nuova Iniziative Coimpresa sottolinea che il Tar, con la sentenza «adesso annullata dal Consiglio di Stato solo per la parte impugnata dalla Regione, cioè quella relativa alla perimetrazione cartografica dell’area Tuvixeddu-Tuvumannu», aveva ritenuto «(in un capo della sentenza che la Regione non ha impugnato) che il Ppr “non si occupa degli accordi di programma”... “gli stessi seguono la disciplina che è loro propria a livello statale o regionale e, sul punto, niente viene modificato o regolamentato transitoriamente (dal Ppr): in effetti tali accordi, se sfociati in una disciplina urbanistica attuativa, sono fonte di vantaggi consolidati”».

Chiavi di questa notizia: Tuvixeddu