Rassegna Stampa
Testata: Ventirighe
Tuvixeddu, il consiglio di Stato ripristina i vincoli di inedificabilità. Un commento di Legambiente
04/03/2011
autore: Red
20:19 - Con una sentenza depositata ieri, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha accolto integralmente il ricorso presentato dalla Regione sarda, da Italia Nostra e da Sardegna Democratica contro la decisione del Tar Sardegna che tre anni fa aveva annullato il divieto totale di costruire imposta dall'amministrazione regionale, allora guidata da Renato Soru, con l'applicazione del piano paesaggistico. Secondo il Consiglio di Stato il vincolo imposto sui 50 ettari dell'area compresa tra i colli di Tuvixeddu e Tuvumannu sarebbe giustificato dall'esigenza di tutelare non solo un bene culturale come la necropoli punico-romana, ma un paesaggio arricchito dalla presenza di un'area archeologica. Secondo i supremi giudici amministrativi il codice Urbani, recepito interamente dal piano paesaggistico, prevale su qualsiasi altro strumento di pianificazione locale. Si rafforza il regime di tutela per Tuvixeddu-Tuvumannu commenta soddisfatta Legambiente della Sardegna perché “il consiglio di stato pronunciandosi in favore del vincolo paesaggistico del Piano Paesaggistico Regionale facilita le decisioni per realizzare il “Parco Archeologico-Paesaggistico Tuvixeddu-Tuvumannu”. Legambiente Sardegna accoglie con profonda soddisfazione la sentenza del Consiglio di Stato che, nell’accogliere l’appello della Regione Sardegna (in ricorso alla richiesta, da parte di Comune e Coimpresa, di “Annullamento dell’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale”), si è pronunciato in favore del vincolo paesaggistico e della tutela integrale nell’applicazione del Codice del paesaggio operata dal PPR con l’inserimento dell’area Tuvixeddu-Tuvumannu.
Applicazione più volte rivendicata da Legambiente nel corso delle sue iniziative volte ad una più ampia tutela – non solamente archeologica – del compendio Tuvixeddu-Tuvumannu. Nella sentenza si legge : “Il bene paesaggistico, in quanto espressione qualificata del patrimonio culturale, viene dichiarato tale o per la particolare connotazione naturalistica, o come particolare testimonianza della storia umana”. Dunque nessun errore da parte della Regione nel 2006 nell’aver valutato l’area di Tuvixeddu anche dal punto di vista paesaggistico, considerando “l’interrelazione tra l’ambiente naturale e l’inserzione stratificata dell’apporto della storia umana, nel ripartire l’area in ambiti omogenei”. La sentenza ribadisce inoltre: “è il caso di rammentare che per consolidata giurisprudenza la situazione materiale di compromissione della bellezza naturale che sia intervenuta ad opera di preesistenti realizzazioni, anziché impedire, maggiormente richiede che nuove costruzioni non deturpino ulteriormente l’ambito protetto”. Si spera che tale pronunciamento venga finalmente inteso da coloro che al degrado vogliono rispondere con la cementificazione. Poiché attualmente si mantiene quanto prescritto dal Piano Paesaggistico Regionale, con questa sentenza tutto quanto era previsto nell’accordo di programma del 2000 dovrà essere quindi sottoposto alla verifica di compatibilità paesaggistica del suddetto Piano.
Di seguito alcune sintetiche osservazioni sulla sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI n. 1366 del 2011, a cura dell’Avv. Giuseppe Andreozzi.
IOggetto del giudizio al Consiglio di Stato era l'appello, da parte della Regione, della sentenza del Tar Sardegna che aveva accolto i motivi con i quali il Comune di Cagliari (ricorrente in primo grado) aveva dedotto il difetto d’istruttoria e di motivazione, oltre che l’illogicità delle previsioni del piano paesaggistico regionale (PPR) che avevano previsto, per il colle di Tuvixeddu-Tuvumannu, (per un’area di 50 ettari), dapprima, in sede di adozione del piano, che fosse classificata tra le “aree funerarie dal preistorico all’alto medioevo”, poi (in sede di approvazione) come rientrante tra le “aree caratterizzate da preesistenze con valenza storico culturale”, assoggettandola alla disciplina di cui all’art. 49 delle Norme Tecniche di Attuazione (di seguito: NTA) del piano stesso.
IIIl Comune lamentava innanzitutto che la Regione avesse imposto un vincolo, non preesistente, proprio attraverso il piano.
Sul punto, in linea generale, il Consiglio di Stato fa un'affermazione molto importante, ovvero (punto 4.1 dei motivi) che “è indubbio che la Regione attraverso il PPR e le NTA (come previsto dal D.lgs. n. 42/2004), abbia il potere, dopo avere evidenziato determinate caratteristiche di valore paesaggistico e storico culturale, di imporre ad un’area una specifica disciplina di tutela…” e, dopo aver ricostruito il quadro risultante dalle norme del decreto legislativo n. 42 del 2004 in materia, afferma che:
a) Il piano paesaggistico poteva, ai sensi dell’art. 134, lett. c) del Codice, direttamente qualificare come beni paesaggistici, tipizzandole e sottoponendole a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione come prevedeva l’allora art. 143, comma 1, lett. i), aree – ulteriori rispetto a quelle dichiarate tali in via amministrativa o ex lege;
b) tale qualificazione, in quanto afferente alla dimensione paesaggistica del patrimonio culturale (cfr. art. 1, comma 3, del Codice), presuppone una valutazione specifica, diversa da quella alla base di un vincolo di bene culturale (cfr. art. 1, comma 2, del Codice), qual è un vincolo archeologico. Si tratta piuttosto di una valutazione afferente la qualità dell’ambito paesaggistico archeologicamente contrassegnato, e non dei singoli beni archeologici. Con il vincolo in questione è definita una tutela volta alla salvaguardia della interrelazione di insieme che si è prodotta nella storia tra le diverse testimonianze della civiltà umana e il più ampio ambito del contesto naturale.
IIIIl Comune lamentava inoltre, con censura condivisa dal Tar, la carenza di istruttoria in ordine al vincolo paesaggistico così posto.
Sul punto, in senso contrario, il Consiglio ha giudicato rilevante l’elemento della preesistente pronuncia resa il 16 ottobre 1997 dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari (ai sensi dell’articolo 2 e successivi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, all’atto vigente) avente ad oggetto la proposta di apposizione di vincolo paesaggistico ai sensi di tale legge; pronuncia successivamente richiamata nella “Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 140 del D.lgs. n. 42 del 22.01.2004 della zona Tuxiveddu-Tuvumannu nel Comune di Cagliari” adottata dall’Assessore competente della Regione Sardegna con decreto 9 agosto 2006, n. 2323 (allegati alla nota dell’Assessorato agli enti locali della Regione – Direzione generale della Pianificazione urbanistica territoriale e Vigilanza edilizia, prot. n. 44620 del 13 dicembre 2010, sottoscritta dal Direttore Generale).
Il perimetro dell’area di cui qui si tratta, come qualificata nell’ambito e ai sensi del PPR approvato con la delibera regionale n. 36/7 del 2006, coincide con la perimetrazione delimitata ai fini del vincolo di cui alla citata pronuncia del 1997 (come indicato nella suddetta nota della Regione, e allegati, e non specificamente contestato dalle controparti in giudizio) nella quale si espongono analiticamente i vari aspetti del sito che ne giustificano il vincolo, sotto i profili archeologico, storico, architettonico, morfologico, inclusa la specifica considerazione delle tombe puniche e romane e di altre testimonianze dell’epoca romana “oggi tutelate con vincolo archeologico” (ci si riferisce al vincolo archeologico, diretto e indiretto apposto su parte dell’area dal Ministero per i beni culturali e ambientali in data 2 dicembre 1996), che “permettono sotto il profilo paesaggistico la lettura dell’insieme e della morfologia originaria, rendendo necessaria la ricomposizione paesistica attraverso l’azione di tutela, solo in parte esercitata attraverso il citato vincolo archeologico che pur protegge una rilevante porzione dell’area”.
Più avanti, la sentenza afferma che il vincolo da piano paesaggistico non postula i medesimi rigorosi presupposti di quello di bene culturale, dunque specifici ritrovamenti archeologici, ma solo il documentato collegamento ubicazionale di contestualità con un sito manifestamente archeologico.
IVDi rilievo, infine, la sentenza del Consiglio di Stato in ordine alle conseguenze del vincolo: “quanto alla concreta ed autonoma disciplina di salvaguardia, la regolamentazione definitiva dell’area è rinviata ad un’intesa tra Comune e Regione, fermo che “all’interno dell’area individuata è prevista una zona di tutela integrale, dove non è consentito alcun intervento di modificazione dello stato dei luoghi, e una fascia di tutela condizionata” (art. 48, comma 2, delle NTA)”.
Chiavi di questa notizia: Tuvixeddu