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Richiesta sospensione dei lavori su Tuvixeddu-Tuvumannu.

15/03/2011

autore: Ufficio Stampa

Egregio Presidente,

a seguito delle sollecitazioni delle tante centinaia di cittadini che hanno a cuore le ragioni della salvaguardia del complesso paesaggistico Tuvixeddu - Tuvumannu, Legambiente Sardegna si fa ancora una volta portatrice di quella che è ormai una volontà diffusa nell’opinione pubblica e tra molti esponenti della società civile e delle istituzioni culturali anche fuori dall’isola, nel guardare con entusiasmo e convinzione al progetto di un grande “Parco Archeologico-Paesaggistico di Tuvixeddu – Tuvumannu”.

Di qui la necessità che la Regione Sardegna recepisca quanto disposto dall’ultima sentenza del Consiglio di Stato sul  futuro del compendio Tuvixeddu - Tuvumannu.

Sottoponiamo alla sua attenzione la nota dell’Avv. Giuseppe Andreozzi di commento agli ultimi provvedimenti riguardanti il comparto Tuvixeddu – Tuvumannu (in pdf).



Da tale parere emergono le seguenti considerazioni:

-         La sentenza del Consiglio di  Stato Sez. VI  N°. 1366   del  2011  ribadisce la piena validità dell’inserimento nel PPR dell’area del compendio paesaggistico di Tuvixeddu - Tuvumannu e quindi ai sensi dell'art. 143 del “Codice”, comma 9, “a far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici”.



-         Il Consiglio di Stato con  sentenza 5 febbraio 2010 n. 538 aveva ritenuto necessario, per ciascun intervento edilizio, una nuova specifica autorizzazione paesaggistica, che doveva essere puntuale e motivata in considerazione dell'assenza, nel nulla-osta paesaggistico generale, di un sufficiente livello di dettaglio.



-         Il provvedimento di vincolo Minerario emanato nel 2010 dal Ministero dei Beni Culturali sulla base del codice del paesaggio ha disposto l’immediata misura di salvaguardia.



-         Inoltre a parere dell’avv. Andreozzi  alla stregua delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che l'autorizzazione paesaggistica che ha preceduto l'accordo di programma di cui si discute,  non è più valida.  



E’ doveroso, inoltre, osservare che, dal momento che il ricorso al Consiglio di Stato era stato proposto dalla Regione Autonoma della Sardegna, la Stessa Presidenza della Regione dovrebbe attivarsi con celerità per fare applicare quanto disposto dalla sentenza richiamata.


In sostanza  si configura un insieme di provvedimenti che impongono al progetto, previsto dall’accordo di programma del 2000,  una adeguata verifica  di compatibilità paesistico ambientale secondo il combinato disposto dei provvedimenti richiamati. In particolare da quanto asserito dal parere dell’Avv. Andreozzi  risulta decaduta l’autorizzazione paesaggistica rilasciata nel 1999.


Tutto ciò premesso:

-         Si fa richiesta perché la Regione sulla base della legge urbanistica vigente, sospenda tutti i lavori in corso che possano precostituire le future scelte.

-         Si invitano le Amministrazioni pubbliche nell’ambito delle proprie competenze, ad intraprendere gli opportuni provvedimenti idonei a dichiarare decaduta l’autorizzazione paesaggistica e procedere ad una nuova verifica di compatibilità paesaggistico - ambientale.


In attesa di un cortese cenno di risposta, si porgono distinti saluti.


Cagliari, 15 marzo 2011                                                   Per Legambiente Sardegna

                                                                                      Il Presidente Regionale

                                                                                           Vincenzo Tiana